Art. 2

In vigore dal 7 gen 1976
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1975 LEONE MORO - RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1975 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 31
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