Art. 2
In vigore dal 7 gen 1976
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1975
LEONE
MORO - RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 31
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-04-09;648#art-2