Art. 1
In vigore dal 20 apr 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge del consiglio regionale della Regione Basilicata 15 luglio 1974, n. 12, con la quale viene costituito in comune autonomo la frazione di Scanzano del comune di Montalbano Jonico, con la denominazione di Scanzano Jonico, in provincia di Matera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1961, n. 74, col quale venne stabilita la tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione del consiglio provinciale di Matera;
Considerata la necessità, a seguito della costituzione del comune di Scanzano Jonico, di aggiornare la denominazione e la descrizione delle circoscrizioni dei collegi uninominali di Montalbano Jonico I e Montalbano Jonico II, per la elezione del consiglio provinciale di Matera;
Vista la legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
Articolo unico
La denominazione e la descrizione delle circoscrizioni dei collegi uninominali di Montalbano Jonico I e Montalbano Jonico II, per la elezione del consiglio provinciale di Matera, è aggiornata come segue:
14 - COLLEGIO DI MONTALBANO JONICO
Capoluogo: Montalbano Jonico
(Tribunale di Matera)
Comprende il comune di Montalbano Jonico.
15 - COLLEGIO DI POLICORO - SCANZANO JONICO
Capoluogo: Policoro
(Tribunale di Matera)
Comprende i seguenti comuni:
Policoro - Scanzano Jonico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 1975
LEONE
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 34
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;85#art-1