Art. 3

In vigore dal 3 nov 2023
Le province di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui all' del presente decreto. La Provincia di Bolzano esercita, inoltre, le funzioni di controllo degli enti di cui all', quarto comma. In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma il personale dipendente è trasferito a domanda alle province conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio delle province.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;475#art-3

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