Art. 2
In vigore dal 18 apr 1975
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 1975
LEONE
MORO - VISENTINI - GUI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 49
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;104#art-2