Art. 2
In vigore dal 11 gen 1976
Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 62.500.000.
La spesa graverà per L. 56.800.000 sul cap. 2082 e per L. 5.700.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1975
LEONE
MALFATTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 70
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-11;670#art-2