Art. 1
In vigore dal 12 giu 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1972, n. 194;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1972, n. 194, citato nelle premesse, dopo la lettera c) viene aggiunto il seguente periodo:
d) per i soli candidati alla specializzazione di impiego di macchine di ufficio, che viene istituita ai sensi del citato art. 124, la prova orale verte anche su elementi di digitazione con uso di terminali collegati all'elaboratore elettronico o macchine perforatrici di tipo tradizionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1975
LEONE
MORO - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 78
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-24;156#art-1