Art. 1
In vigore dal 22 apr 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale, in sede di ripartizione di n. 1.130 posti di assistente ordinario, venne fra l'altro assegnato alla cattedra di diritto agrario della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari un posto di assistente di ruolo;
Considerato che il predetto posto è rimasto inutilizzato in quanto per la copertura di esso non è intervenuta, nei termini indicati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, nè la nomina di assistente di ruolo, nè la nomina di assistente incaricato, nè bando di concorso, cosicché debbono ritenersi venuti meno i motivi che, a suo tempo, determinarono l'assegnazione del predetto posto alla cattedra in questione;
Considerate le esigenze dei diversi atenei;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il posto di assistente ordinario assegnato, con il decreto presidenziale citato nelle premesse, alla cattedra di diritto agrario della facoltà di giurisprudenza della Università di Cagliari, deve, invece, ritenersi assegnato alla cattedra di storia delle dottrine politiche I della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1975
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 30
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-18;87#art-1