Art. 1

In vigore dal 7 ago 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per la sanità; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo veterinario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay per l'importazione in Italia di carni dall'Uruguay, con allegati, firmato a Montevideo il 1 dicembre 1972, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 4 dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 febbraio 1975 LEONE MORO - RUMOR - DE MITA - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1975 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 1
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Art. 1 Esecuzione dell'accordo veterinario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay per l'importazione in Italia di carni dall'Uruguay, con allegati, firmato a Montevideo il 1 dicembre 1972. — Testo vigente | Portale Normativo