Art. 1
In vigore dal 7 ago 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per la sanità;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo veterinario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay per l'importazione in Italia di carni dall'Uruguay, con allegati, firmato a Montevideo il 1 dicembre 1972, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 4 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 1975
LEONE
MORO - RUMOR - DE MITA - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 1
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-06;308#art-1