Art. 1

In vigore dal 19 feb 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 13 maggio 1940, n. 690, sulla organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti; Constatata la necessità che il porto di Augusta, in conseguenza della evoluzione del traffico di prodotti infiammabili verificatasi nel medesimo porto, sia dotato di una più efficiente organizzazione del servizio antincendi; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per l'interno e per il tesoro; Decreta: La tabella A sulla classificazione dei porti, ai fini del servizio antincendi, allegata alla legge n. 690 del 13 maggio 1940, viene integrata, per i porti di prima categoria, con l'indicazione del porto di Augusta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 gennaio 1975 LEONE GIOIA - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 1
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-01-31;821#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Elevazione del porto di Augusta dalla terza alla prima categoria ai fini del servizio antincendi. — Testo vigente | Portale Normativo