Art. 1

In vigore dal 21 giu 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l', terzo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 26, recante integrazioni della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale; Visto il regolamento recante norme per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987; Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 21 giugno 1964, n. 461, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 945; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato di cui, tuttavia, si è ritenuto non accogliere il suggerimento di limitare a 15 anni l'anzianità delle navi da ammettere al finanziamento, per lavori diversi dalla costruzione, in quanto il limite stesso arrecherebbe un notevole danno sia ai cantieri navali, che vedrebbero ridotte le proprie possibilità di acquisizione di commesse non agevolate nel quadro di una acuta concorrenza estera nel bacino del Mediterraneo, sia all'armamento, costringendolo a demolire o trasferire sotto bandiera estera navi vecchie ma non tecnicamente superate e tali, comunque, da giustificare, dal punto di vista economico, lavori di trasformazione, modificazione e riparazione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987, per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, integrate dalle disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 945, per l'esecuzione della legge 21 giugno 1964, n. 461, integrativa della legge 9 gennaio 1962, n. 1, sono modificate nel testo che, firmato dai Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, è pubblicato in allegato al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 gennaio 1975 LEONE MORO - GIOIA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1975 Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 81
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-01-31;162#art-1

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Art. 1 Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale — Testo vigente | Portale Normativo