Art. 2
In vigore dal 7 mag 1975
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni cinque e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Essendo l'opera militare già ultimata, non è necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento dei lavori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 gennaio 1975
LEONE
FORLANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 56
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-01-31;111#art-2