Art. 1

In vigore dal 31 gen 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, allo scambio di note per la modifica dell'accordo cinematografico fra l'Italia e la Francia del 1 agosto 1966, effettuato a Parigi il 21 maggio 1973-4 marzo 1974. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1975 LEONE MORO - RUMOR - DE MITA - SARTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1976 Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 4
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-01-23;765#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Esecuzione dello scambio di note per la modifica dello accordo — Testo vigente | Portale Normativo