Art. 1

In vigore dal 11 apr 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione del consiglio comunale di Palermo del 26 febbraio 1973, n. 15, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale si chiede che i sedici uffici di conciliazione esistenti in Palermo siano riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del comune medesimo; Uditi i pareri favorevoli del presidente della corte di appello di Palermo e del procuratore generale presso la corte stessa; Visti gli articoli 20 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1 del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: I sedici uffici di conciliazione del comune di Palermo sono riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del comune medesimo. Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 gennaio 1975 LEONE REALE Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 152
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Art. 1 Riunione in ufficio unico dei sedici uffici di conciliazione del comune di Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo