Art. 1
In vigore dal 12 apr 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che ha approvato il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico suddetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
L'art. 235 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:
"I dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva delle macchine agricole debbono avere le stesse caratteristiche prescritte per quelli dei motoveicoli e degli autoveicoli, salvo che non sia diversamente disposto.
Il numero dei dispositivi delle macchine agricole semoventi è fissato come appresso:
a) due luci di posizione anteriori che possono essere montate in posizione arretrata purchè siano rispettate le condizioni di visibilità geometrica prescritte per i motoveicoli simmetrici a due ruote posteriori. Ogni apparecchio deve trovarsi il più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di 0,40 m da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,50 m, l'altezza da terra deve essere compresa tra 0,40 e 1,90 m, ovvero tra 0,30 e 2,30 m qualora non risulti possibile, per motivi costruttivi e funzionali, il rispetto della quota prescritta;
b) due luci di posizione posteriori. Ogni apparecchio deve trovarsi il più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di 0,40 m da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,50 m; l'altezza da terra deve essere compresa tra 0,40 e 1,90 m; l'altezza massima può raggiungere 2,30 m qualora non risulti possibile, per motivi costruttivi e funzionali, il rispetto della quota prescritta;
c) due proiettori che debbono essere di tipo approvato per autoveicoli oppure per motoveicoli. Davanti ad essi può essere applicata una griglia di protezione parasassi purchè non riflettente. I proiettori possono essere forniti anche di luce abbagliante, ma nella circolazione su strada debbono essere impiegati soltanto i fasci di luce anabbagliante. Essi possono essere montati in posizione arretrata purchè siano rispettate le condizioni di visibilità geometrica prescritte per i motoveicoli simmetrici a due ruote posteriori. Ogni apparecchio deve trovarsi ad altezza da terra compresa tra 0,50 e 1,20 m; l'altezza massima può raggiungere 1,35 m qualora non risulti possibile, per motivi costruttivi e funzionali, il rispetto della quota prescritta;
d) due catadiottri rossi posteriori che debbono essere di classe I. Ogni apparecchio deve trovarsi il più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di 0,40 m da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,50 m, l'altezza da terra deve essere compresa tra 0,40 e 0,90 m; l'altezza massima può raggiungere m 1,50 qualora non risulti possibile, con soluzioni tecniche razionali, rispettare il limite prescritto;
e) due luci d'ingombro anteriori e due posteriori se la macchina è di dimensioni eccezionali, applicate con le modalità dell'art. 194;
f) la luce della targa che deve essere di tipo approvato per motoveicoli.
Eventuali proiettori o fanali per il lavoro agricolo, comunque disposti, debbono essere inclinati verso il basso nella circolazione su strada in modo da non recare pregiudizio. Se la macchina porta anteriormente un attrezzo e questo copre alcuni dispositivi, questi debbono essere applicati avanti all'attrezzo o al disopra di esso; in quest'ultimo caso, qualora trattasi di proiettori e la nuova altezza di applicazione superi il massimo valore prescritto, i proiettori stessi debbono essere regolati con forte inclinazione verso il basso.
In ogni caso la linea di demarcazione del fascio anabbagliante deve incontrare il terreno dinnanzi al veicolo a distanza non superiore a 10 metri.
Il numero dei dispositivi delle macchine agricole trainate è fissato come appresso:
a) due luci di posizione posteriori applicate con le stesse modalità di quelle delle macchine agricole semoventi;
b) due catadiottri rossi triangolari applicati con le stesse modalità di quelli delle macchine agricole semoventi;
c) due catadiottri bianchi anteriori che debbono essere di classe I, applicati con le stesse modalità delle luci di posizione anteriori delle macchine agricole semoventi;
d) due luci d'ingombro posteriori se la macchina agricola trainata è di dimensioni eccezionali, applicate con le modalità dell'art. 194;
e) luce della targa, che deve essere di tipo approvato per autoveicoli o motoveicoli.
Sulle macchine agricole trainate è consentita l'applicazione degli indicatori di direzione e delle luci di arresto.
Le macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, qualora non occultino con la loro sagoma i dispositivi di segnalazione visiva del veicolo trattore, possono essere prive dei dispositivi di segnalazione prescritti; in caso contrario, i dispositivi prescritti possono essere montati su supporto amovibile.
Un dispositivo di segnalazione visiva posteriore si intende occultato quando il suo campo di visibilità geometrica non sia almeno pari a quello prescritto per l'analogo dispositivo posteriore dei motoveicoli a due ruote anteriori".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1975
LEONE
MORO - MARTINELLI -
BUCALOSSI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 4
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-01-02;58#art-1