Art. 2
In vigore dal 29 dic 1974
Le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo precedente si applicano per i versamenti delle ritenute relative ai redditi maturati nei periodi di imposta chiusi successivamente al 30 novembre 1974.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-12-23;690#art-2