Art. 1

In vigore dal 12 apr 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: È concessa la bandiera di guerra al reparto volo stato maggiore dell'Aeronautica militare. La bandiera sarà custodita presso il comando del reparto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 dicembre 1974 LEONE FORLANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1975 Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 6
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-12-21;881#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Concessione della bandiera di guerra al reparto volo stato maggiore dell'Aeronautica militare. — Testo vigente | Portale Normativo