Art. 1
In vigore dal 22 feb 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della costituzione;
Vista l'istanza tendente ad ottenere la costituzione dell'ordine regionale dei giornalisti della Calabria, presentata da giornalisti residenti nella predetta circoscrizione territoriale;
Visti gli articoli 73 cpv. della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e 2 del decreto del presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;
Sentiti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e dal consiglio interregionale della Campania e della Calabria;
Sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
È istituito l'ordine dei giornalisti per la regione calabra con sede del consiglio dell'ordine in Catanzaro.
La circoscrizione territoriale di cui al n. 9 dell' del decreto presidenziale 4 febbraio 1965, n. 115, è modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Napoli, comprende solamente la Campania.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 dicembre 1974
LEONE
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 17
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-12-21;766#art-1