Art. 3

In vigore dal 1 lug 1975
Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 dicembre 1974 LEONE RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975 Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 10
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