Art. 1

In vigore dal 10 mar 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione del consiglio comunale di Castelletto Uzzone (Cuneo) in data 27 novembre 1971, n. 27, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale si chiede la soppressione dell'ufficio distinto di giudice conciliatore funzionante nella frazione Scaletta Uzzone, già comune autonomo; Visti i pareri favorevoli del presidente della corte di appello di Torino e del procuratore generale presso la stessa corte; Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1 del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: L'ufficio distinto del giudice conciliatore funzionante in Scaletta Uzzone, già comune autonomo ed ora frazione del comune di Castelletto Uzzone (Cuneo), è soppresso. Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 novembre 1974 LEONE REALE Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 59
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Art. 1 Soppressione dell'ufficio distinto di giudice conciliatore funzionante nella frazione Scaletta Uzzone del comune di Castelletto Uzzone. — Testo vigente | Portale Normativo