Art. 1
In vigore dal 17 dic 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall' della legge 17 agosto 1941, n. 957;
Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1974, nel quale sono compresi, appendice n. 1 alla tabella n. 3, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;
Considerato che i fondi di riserva per le spese impreviste della Azienda tabacchi e dell'Azienda sali di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presentano la necessaria disponibilità;
Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
È autorizzato il prelevamento di L. 6.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi e di L. 310.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali.
Detto ammontare dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al cap. 511 "Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1974 ed iscriversi per la corrispondente somma ai seguenti capitoli del corrispondente stato di previsione della spesa:
Cap. 133. - Spese per l'impianto, ecc......... L. 80.000.000 Cap. 161. - Restituzioni e rimborsi.......... L. 110.000.000 Cap. 191. - Compra tabacchi, ecc.......... L. 5.920.000.000 Cap. 226. - Spese per lavori stagionali saline ecc.. L. 200.000.000 Totale....................... L. 6.310.000.000
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1974.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 1974
LEONE
TANASSI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 47. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-09;610#art-1