Art. 1
In vigore dal 1 lug 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; atteso che gli insegnamenti di chimica agraria (biennale) e agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale) non possono essere sdoppiati in quanto lo sdoppiamento risulterebbe in contrasto con l'ordinamento didattico vigente;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 22 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
41) Coltivazioni in ambiente protetto (semestrale);
42) Culture industriali (semestrale);
43) Protezione della natura (semestrale);
44) Fondamenti di ecologia generale (semestrale);
45) Scienza e tecnica della fertilizzazione (concimazione) (semestrale);
46) Malerbologia (semestrale);
47) Fisiologia e genetica dei batteri;
48) Microbiologia del terreno;
49) Gnotobiotica;
50) Suinicoltura (semestrale);
51) Tecniche analitiche strumentali (annuale);
52) Additivi e residui negli alimenti (semestrale);
53) Enologia;
54) Micologia (semestrale);
55) Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura;
56) Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari;
57) Agricoltura e sviluppo economico;
58) Organizzazione del territorio e sviluppo agricolo;
59) Fisiologia vegetale;
60) Ecologia agraria.
Nello stesso elenco l'insegnamento di ecologia è soppresso.
Art. 23 - all'elenco degli insegnamenti complementari di medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Medicina criminologica e psichiatria forense;
Neuropatologia;
Neurotraumatologia;
Semeiotica neurologica;
Epidemiologia clinica;
Neurochirurgia infantile;
Anatomia radiologica;
Istopatologia ultrastrutturale;
Chirurgia geriatrica;
Psicosomatica;
Psicologia dell'età evolutiva;
Igiene industriale;
Tecnica e diagnostica citopatologica;
Neuropsicofarmacologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 1
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-31;906#art-1