Art. 1
In vigore dal 8 mag 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università degli studi "G.
D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Chieti e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 41 - all'elenco degli insegnamenti del biennio di specializzazione per l'indirizzo politico-amministrativo del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:
Filosofia della politica;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi;
Diritto pubblico romano;
Diritto parlamentare;
Diritto sindacale.
Dallo stesso elenco è soppresso il seguente insegnamento:
Legislazione sociale.
Art. 42 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche, indirizzo politico-economico, sono aggiunti i seguenti:
Economia e politica agraria;
Economia e politica industriale;
Economia e politica monetaria;
Storia dell'economia;
Teoria e politica dello sviluppo economico;
Diritto penale commerciale;
Legislazione sociale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 52
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-31;899#art-1