Art. 1

In vigore dal 8 mar 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 1100, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche della Scuola anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 17, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo al finanziamento dei posti di perfezionamento: Art. 18. - Qualora la Scuola intenda finanziare i posti di perfezionamento con borse o assegni ministeriali, emanerà i relativi bandi in conformità alle disposizioni di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 107
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-31;839#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo