Art. 1
In vigore dal 6 mar 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1973, n. 1162, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, è rettificato nel modo seguente:
Il primo comma dell'art. 103 è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'ammissione all'orientamento in sanità pubblica, in igiene, tecnica e direzione ospedaliera ed in igiene e medicina scolastica è limitata ai laureati in medicina e chirurgia; all'orientamento di laboratorio sono ammessi, oltre i laureati in medicina e chirurgia, i laureati in scienze biologiche e in farmacia".
Il secondo comma dell'art. 104 è abrogato e sostituito dal seguente: "A seguito del parere della facoltà potrà essere concesso un anno di decurtazione al biennio propedeutico al personale di ruolo degli istituti universitari di igiene e di microbiologia e degli istituti di clinica pediatrica e di puericultura (questi ultimi per l'orientamento di igiene e medicina scolastica), dell'amministrazione sanitaria centrale e periferica, dei laboratori provinciali ed ospedalieri, della direzione sanitaria degli ospedali".
Art. 105 - all'elenco degli insegnamenti del secondo anno di corso è aggiunto il seguente:
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 86
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-31;833#art-1