Art. 1
In vigore dal 1 mar 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 30, relativo agli istituti della facoltà di magistero, è abrogato e sostituito dal seguente:
Fanno parte della facoltà di magistero i seguenti istituti:
Istituto di scienze storiche;
Istituto di scienze geografiche, antropologiche e sociologiche;
Istituto di antichità ed arte;
Istituto di filosofia e pedagogia;
Istituto di filologia classica;
Istituto di filologia moderna;
Istituto di lingue e letterature straniere.
Art. 32 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
16) Storia della cultura della Sardegna;
17) Archivistica;
18) Istituzioni medioevali;
19) Archeologia;
20) Civiltà greca;
21) Civiltà bizantina;
22) Storia dei Paesi islamici;
23) Storia del Risorgimento;
24) Storia della musica;
25) Storia delle tradizioni popolari.
Art. 33 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
14) Filosofia morale;
15) Estetica;
16) Storia della filosofia antica;
17) Filosofia del linguaggio;
18) Etnologia;
19) Metodologia e didattica;
20) Psicologia dell'età evolutiva.
Art. 34 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
11) Linguistica generale;
12) Filosofia del linguaggio;
13) Letteratura anglo-americana;
14) Lingua e letteratura portoghese;
15) Lingua e letteratura catalana;
16) Lingua e letteratura neo-greca.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 72
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-31;812#art-1