Art. 1

In vigore dal 19 feb 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933; n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 29, relativo agli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che l'istituto di: "Mineralogia e geologia" muta la denominazione in quella di "Istituto di geologia". L'art. 33, relativo all'esame di laurea, è modificato nel senso che le seguenti parole: (contrassegnate con la lettera C) "discussione di una o più tesine di laurea" sono soppresse. Art. 34 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: Immunologia; Statistica sanitaria; Biochimica comparata. Art. 36 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: Immunologia; Statistica sanitaria; Biochimica comparata. Art. 38 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti: Geologia e paleontologia del Quaternario; Pedologia; Idrogeologia; Sismologia; Vulcanologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 2
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-31;747#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino. — Testo vigente | Portale Normativo