Art. 1

In vigore dal 26 feb 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 257 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in audiologia. Dopo l'art. 289, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in audiologia. Scuola di specializzazione in audiologia Art. 290. - La scuola ha sede presso la cattedra di audiologia dell'Università di Firenze. La durata del corso è fissata in tre anni. Il numero degli iscritti alla scuola, complessivo per i tre anni, è fissato ad un massimo di dodici (quattro per anno). Art. 291. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Nozioni di fisica acustica; Anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari; Fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari; Nozioni di psichiatria. 2° Anno: Tecniche audiometriche; Nozioni di neurologia; Nozioni di vestibologia. 3° Anno: Patologia dell'udito; Terapia medica, chirurgica e protesica della sordità; La sordità sotto il profilo sociale; La rieducazione dell'ipoacusico. Art. 292. - Per accedere al 2° ed al 3° anno è obbligatorio il superamento di tutti gli esami, rispettivamente del 1° e 2° anno. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali; una estiva ed una autunnale. Art. 293. - Il direttore della scuola e dei corsi è il titolare della cattedra di audiologia dell'Università di Firenze. Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i professori ufficiali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, tra i liberi docenti in audiologia ed in altre materie o tra cultori delle materie di insegnamento. Il diploma di specialista in audiologia viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 31
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-29;791#art-1

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