Art. 1
In vigore dal 4 gen 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 56 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
Storia dell'arte tibetana e mongola;
Filologia ibero-romanza;
Etnografia dell'Africa del nord e del Sahara;
Filologia italiana;
Filologia dantesca;
Letteratura teatrale italiana;
Letteratura giudaico-ellenistica;
Sociologia della letteratura.
Nello stesso articolo l'insegnamento di "Letteratura ellenistico-giudaica" muta la denominazione in quella di "Letteratura giudaico-ellenistica".
Art. 57 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di:
Sociologia della letteratura.
Art. 58 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:
Storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
Storia dell'arte tibetana e mongola;
Etnografia dell'Africa del nord e del Sahara (indirizzo orientale);
Filologia italiana;
Filologia dantesca;
Letteratura teatrale italiana;
Sociologia della letteratura.
Nello stesso articolo l'insegnamento di lingua e letteratura moderna dell'Asia e dell'Africa muta la denominazione in quella di "Lingua e letteratura georgiana" (indirizzo europeo e orientale).
Art. 59 all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in geografia è aggiunto quello di:
Etnografia dell'Africa del nord e del Sahara.
Art. 63 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia è aggiunto il seguente:
Istituto di studi francesi.
L'art. 316, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di filosofia, è modificato nel senso che è soppressa la seguente frase: "purchè forniti del diploma di maturità classica o di maturità scientifica".
L'art. 321, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di studi storico-religiosi, è modificato nel senso che è soppressa la seguente frase: "purchè forniti di diploma di maturità classica o di maturità scientifica".
L'art. 350, relativo ai titoli di ammissione alla scuola orientale, è modificato nel senso che è soppressa la seguente frase: "purchè gli aspiranti siano forniti del diploma di maturità classica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 79. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-29;674#art-1