Art. 1

In vigore dal 4 apr 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 55 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di "Paleografia e diplomatica". Art. 56 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: Storia della filosofia medioevale; Filosofia delle religioni. Art. 66 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di magistero è aggiunto l'istituto policattedra di storia antica. L'art. 77, relativo alla scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione, è modificato nel senso che il terzo comma è soppresso e sostituito dal seguente: Il numero massimo dei posti disponibili per ogni anno di corso è stabilito nella misura di 50. L'iscrizione alla scuola è subordinata al superamento di un esame di ammissione che sarà sostenuto con una commissione formata da tre docenti della scuola designati dal direttore. L'art. 80, è modificato nel senso che dopo la lettera G) è aggiunta la lettera H) relativa alla terapia occupazionale di indirizzo ortopedagogico: H) Terapia occupazionale di indirizzo ortopedagogico: 1) Neuropsichiatria e psicopatologia; 2) Psicologia differenziale e dell'età evolutiva; 3) Sociologia dell'educazione e organizzazione dei servizi sociali; 4) Ortopedagogia dell'espressione verbale e psicomotoria; 5) Ortopedagogia dei disturbi del comportamento e socioterapia; 6) Ortopedagogia dei disturbi dell'apprendimento e attività integrative; 7) Tecniche occupazionali per lo sviluppo promozionale dell'autonomia e della indipendenza dei fabbisogni della vita quotidiana; 8) Ludoterapia ed ergoterapia. Art. 85 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunti i seguenti istituti policattedra: Istituto di matematica; Osservatorio geofisico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 170
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-28;877#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena. — Testo vigente | Portale Normativo