Art. 1
In vigore dal 3 gen 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 33 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Economia aziendale;
Economie delle aziende pubbliche;
Economia delle aziende dei pubblici servizi;
Economia internazionale;
Economia del lavoro;
Economia monetaria e creditizia;
Economia politica (3° anno);
Economia pubblica;
Economia regionale;
Politica economica e finanziaria (2° anno);
Tecnica dei crediti speciali;
Tecnica industriale e commerciale (2° anno);
Teoria dei costi di produzione e contabilità industriale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 74. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-28;659#art-1