Art. 1
In vigore dal 26 feb 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 54 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto il seguente:
Contabilità nazionale.
L'art. 98, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'insegnamento di tisiologia, muta la denominazione in quella di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.
L'art. 102, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che gli istituti di "Patologia speciale medica" e di "Clinica medica" mutano rispettivamente la denominazione in quella di:
Istituto di 1ª clinica medica;
Istituto di medicina clinica.
L'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1974, n. 198 (cfr. Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1974, n. 138) è rettificato nel senso che, nel corso di laurea in farmacia, l'insegnamento di "Clinica tossicologica e industriale" deve essere corretto in "Chimica tossicologica e industriale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 ottobre 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 78
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-21;789#art-1