Art. 2

In vigore dal 11 gen 1976
Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 79.000.000. La spesa graverà per L. 68.700.000 sul cap. 2082 e per L. 10.300.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 1974 LEONE COLOMBO - MALATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 69
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Art. 2 Istituzione dell'istituto d'arte di Rionero in Vulture. — Testo vigente | Portale Normativo