Art. 1
In vigore dal 15 dic 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 289, relativo alla scuola di assistenza sociale psichiatrica (scuola diretta a fini speciali), è modificato nel senso che alla suddetta scuola possono essere ammessi anche coloro che sono in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio.
Art. 293 - all'elenco delle materie di insegnamento teorico del 1° e 2° anno di corso della scuola suddetta, sono aggiunte le seguenti:
1° Anno:
Psicoterapia I;
Terapia psichiatrica I.
2° Anno:
Psicoterapia II;
Terapia psichiatrica II.
L'art. 299, relativo alle tasse e soprattasse per la scuola suddetta, è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 299. - Le tasse e soprattasse per la scuola sono ripartite come segue:
1° Anno:
tassa iscrizione....................................... L. 18.000 contributo............................................. L. 50.000 soprattassa esame...................................... L. 7.000 ------ L. 75.000 ------
2° Anno:
tassa iscrizione....................................... L. 18.000 contributo............................................. " 50.000 soprattassa esame...................................... " 7.000 soprattassa esame diploma.............................. " 3.000 ------ L. 78.000 ------
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 26. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-16;599#art-1