Art. 1
In vigore dal 7 gen 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 13 maggio 1940, n. 690, sulla organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti;
Visto l'art. 2 della predetta legge che, ai fini della medesima, classifica i porti in tre categorie, secondo la tabella allegato A) alla stessa legge;
Visto il secondo comma dell'infrascritto art. 2 circa la forma ivi prevista per le eventuali modificazioni da apportare alla predetta tabella A);
Constatata la necessità che il porto di Vibo Valentia Marina, in conseguenza della evoluzione del traffico cisterniero e petrolifero verificatasi nel medesimo porto, sia dotato di una più efficiente organizzazione del servizio antincendi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
La tabella A) sulla classificazione dei porti, ai fini del servizio antincendi, allegata alla legge n. 690 del 13 maggio 1940, viene integrata, per i porti di 2ª categoria, con l'indicazione del porto di Vibo Valentia Marina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 ottobre 1974
LEONE
COPPO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 19
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-15;954#art-1