Art. 1
In vigore dal 15 nov 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;
Visto il regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, contenente modifiche all'ordinamento dell'istruzione artistica;
Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
Visto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 571, che istituisce cattedre e posti orario;
Visti i decreti istitutivi delle accademie di belle arti e licei artistici di Bologna, Carrara, Firenze, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Roma, Venezia;
Ritenuta la necessità di procedere al distacco dalle accademie di belle arti dei licei artistici ad esse annessi al fine di garantire ai due istituti un migliore e più agile funzionamento;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dalla data del presente decreto dalle accademie di belle arti vengono distaccati i licei artistici già ad esse annessi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-05;934#art-1