Art. 1
In vigore dal 4 mar 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura generale dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall' della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:
L'Avvocatura generale dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° ottobre 1974
LEONE
RUMOR - COLOMBO - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 115
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-01;821#art-1