Art. 1

In vigore dal 4 mar 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura generale dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall' della legge 16 novembre 1939, n. 1889; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: L'Avvocatura generale dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° ottobre 1974 LEONE RUMOR - COLOMBO - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 115
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Art. 1 Conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia". — Testo vigente | Portale Normativo