Art. 1

In vigore dal 17 ago 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica; Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi d'esame nei licei artistici e accademie di belle arti; Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, che detta disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica; Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti nelle accademie di belle arti e nei licei artistici; Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove norme sull'ordinamento amministrativo e didattico negli istituti di istruzione artistica; Considerato che presso l'Accademia di belle arti e liceo artistico di Torino funziona una sezione staccata in Genova con una popolazione scolastica di trecento alunni; Ritenuta la necessità di rendere autonoma la suddetta sezione staccata; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1974 la sezione staccata dell'Accademia di belle arti e liceo artistico di Torino in Genova è soppressa. Dalla stessa data è istituito in Genova un liceo artistico autonomo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-19;926#art-1

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