Art. 1
In vigore dal 11 gen 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduta la legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole del magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili;
Veduto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli istituti tecnici femminili;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabili e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Veduto il decreto ministeriale 10 agosto 1963 che modifica gli orari e i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale degli istituti tecnici femminili;
Considerato che dal 1 ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;
Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico femminile;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
.
A decorrere dal 1 ottobre 1970 è istituito in Rossano Calabro un istituto tecnico femminile ad indirizzo generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-19;1029#art-1