Art. 1
In vigore dal 11 gen 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;
Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 992, relativo alla concessione dell'autonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri e alla determinazione dei relativi contributi per il mantenimento degli stessi;
Considerato che dal 10 ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;
Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale e per geometri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1970 viene istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Sant'Agata dei Goti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-19;1006#art-1