Art. 2

In vigore dal 11 gen 1976
Gli istituti di cui all' assumono la denominazione di istituto tecnico femminile e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-16;1027#art-2

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Art. 2 Istituzione di sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere presso istituti tecnici femminili. — Testo vigente | Portale Normativo