Art. 1

In vigore dal 3 gen 1975
N. 667. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene autorizzata, per la minor superficie di mq 540 circa, l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Avezzano (L'Aquila) con atto 7 dicembre 1957, a rogito notaio Giovanni Stornelli, n. 8720 di repertorio, del terreno edificatorio, della superficie di mq 801, sito in detto comune alla via Orazio Mattei, catastalmente indicato in tale atto e sul quale è già stato realizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mediante cantiere di lavoro, un edificio adibito a sede dell'ufficio comunale del lavoro. Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 84. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-22;667#art-1

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Art. 1 Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo