Art. 1

In vigore dal 7 dic 1974
N. 548. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Cervia (Ravenna) con atto 27 dicembre 1954, n. 4202 di repertorio, per Notar Giuseppe Ferlanti, del suolo di mq 825, sito in detto comune all'interno della via Circonvallazione Ponente, catastalmente indicato nell'atto suddetto e sul quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le esercitazioni pratiche di corsi di addestramento professionale, ha da tempo realizzato un edificio adibito a sede dell'ufficio di collocamento di quel comune. Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 127. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-22;548#art-1

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Art. 1 Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo