Art. 1

In vigore dal 25 ott 1974
N. 480. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato, consistente in un terreno di effettivi mq 235, disposta dal comune di Montichiari (Brescia), con atto 20 settembre 1972, n. 20997/10648 di repertorio, a rogito notaio Luigi Lechi, da destinare ad ampliamento del fabbricato demaniale in cui hanno sede i locali uffici finanziari. Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1974 Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 88. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-22;480#art-1

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Art. 1 Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo