Art. 1

In vigore dal 11 gen 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri; Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri; Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'Istituto tecnico sottoindicato; Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1972 è istituito l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di S. Angelo dei Lombardi. L'istituto predetto, ai sensi dell' della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-13;991#art-1

In sintesi

Il decreto formalizza l'istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo con sede a S. Angelo dei Lombardi con decorrenza retroattiva dal 1° ottobre 1972. La scuola viene costituita come un ente autonomo e provvisto di propria personalità giuridica. L'istituto opera sotto il diretto controllo e la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Perché esiste questa norma

La norma serve a regolarizzare formalmente l'avvenuta apertura dell'istituto tecnico commerciale, resa improrogabile e urgente dal numero elevato di studenti presenti sul territorio.

A chi si applica

La disposizione si applica all'istituto tecnico commerciale di S. Angelo dei Lombardi, ai suoi studenti, al personale scolastico e al Ministero della pubblica istruzione.

Esempio pratico

Uno studente che frequenta le lezioni a S. Angelo dei Lombardi dal 1° ottobre 1972 vede il proprio corso di studi ufficialmente riconosciuto e incardinato in un istituto dotato di piena personalità giuridica.

Adempimenti e conseguenze

L'istituto è tenuto a operare nel rispetto della vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Domande frequenti

Da quale data ha efficacia l'istituzione dell'istituto?L'istituzione decorre a partire dal 1° ottobre 1972, data in cui la scuola ha iniziato a funzionare di fatto.
Quale natura giuridica e autonomia assume la scuola?L'istituto è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel proprio funzionamento.
Chi vigila sull'operato dell'istituto?L'istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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