Art. 2

In vigore dal 11 gen 1976
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-13;988#art-2

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