Art. 1
In vigore dal 14 nov 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;
Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi d'esame nei licei artistici e accademie di belle arti;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;
Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti nelle accademie di belle arti e nei licei artistici;
Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove norme sull'ordinamento amministrativo e didattico negli istituti di istruzione artistica;
Visto il decreto interministeriale 1 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1968, registro n. 51, foglio n. 279;
Considerato che presso il II e il III liceo artistico di Roma funzionavano le succursali di via Crescenzio e di via Lungro con una popolazione scolastica, rispettivamente, di 375 e 81 alunni;
Ritenuta la necessità di rendere autonome le suddette succursali;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1973 le succursali del II e III liceo di Roma sono soppresse. Dalla stessa data sono istituiti in Roma il IV e il V liceo artistico rispettivamente in via Crescenzio e via Lungro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-13;933#art-1