Art. 2
In vigore dal 11 gen 1976
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidata a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-13;1003#art-2