Art. 4

In vigore dal 11 gen 1976
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all' è stabilito nella misura di L. 125.700.000 e quello dell'istituto di cui all' in L. 287.700.000. La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Ai sensi dell'art. 144, lettera E, n. 1 e 3 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all' sono a carico dell'amministrazione provinciale competente. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 1974 LEONE MALFATTI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 66
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-10;966#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di Roma - XII istituto. — Testo vigente | Portale Normativo