Art. 1
In vigore dal 11 gen 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1963 relativo alle cattedre, classi ed orari degli istituti tecnici agrari;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 508, relativo all'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici agrari statali;
Considerato che l'amministrazione provinciale di Campobasso, con deliberazione del 27 febbraio 1974, ha messo a disposizione idonei locali per la gestione del convitto annesso, che di fatto funziona dal 1 ottobre 1972;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1972 è riordinato l'istituto tecnico agrario di Larino.
L'istituto predetto, ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-10;1024#art-1