Art. 1

In vigore dal 16 set 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, con la quale è stato istituito il ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui al quadro VIII; Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1971, registro n. 16, foglio n. 155, con il quale sono state stabilite le piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli delle ragionerie provinciali dello Stato, con effetto dal 1 luglio 1970; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, con il quale è stato istituto dal 1 luglio 1972, il ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui alla tabella VI; Considerata l'opportunità di costituire un ruolo unico per il personale della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato; Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro; Decreta: . I ruoli della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui al quadro VIII della legge 16 agosto 1962, n. 1291, ed alla tabella VI del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, sono soppressi.
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Art. 1 Unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo